Falso in bilancio e fallimento - Asti 2022

Falso in bilancio (di sindaco) e fallimento

Natura: penale
Sede giudiziaria: Asti
Anno: 2022
Cliente: Presidente del Collegio Sindacale

Tema del procedimento

Il presidente del Collegio Sindacale di una Srl fallita viene accusato di bancarotta fraudolenta, per non aver impedito l’iscrizione in bilancio di poste asseritamente false, che secondo il PM hanno concorso a cagionare il dissesto.

Il fatto

Dopo un tentativo infruttuoso di concordato, viene dichiarata fallita una Srl che gestiva – all’interno della stessa provincia – più punti vendita di prodotti per l’edilizia e l’impiantistica.

Nei decenni di attività, la società aveva fidelizzato la clientela e goduto di ottima redditività – investita in parte consistente nel rafforzare il patrimonio netto.

Sulla scorta di precedenti esperienze, la crisi dell’edilizia del 2011 è stata inizialmente percepita come passeggera. La generazione più giovane della famiglia proprietaria / gestore ha comunque reagito con un grosso sforzo di razionalizzazione del magazzino e della rete di vendita. Sono stati chiusi alcuni punti vendita. Gli altri punti sono stati collegati telematicamente al magazzino centrale, in cui era stato informatizzato il meccanismo di gestione delle scorte.

Questo sforzo ha portato ad ipotizzare la rivendita on-line dei prodotti di cui si occupava la società. A tal fine, la società aveva concordato la collaborazione con uno dei massimi fornitori di servizi telefonici nazionali, aveva ottenuto finanziamenti regionali e (a tasso agevolato) da una banca locale.

Al perdurare della crisi dell’edilizia, la società (che godeva di ingenti fidi, da parte di numerose banche) decide di far credito ai propri clienti / artigiani, accettando pagamenti a fine cantiere e a volte concordando il pagamento in natura (unità immobiliari neo-costruite).

Il cliente di Rivella aveva presieduto il Collegio Sindacale per tutta l’esistenza di questo organo. Quando variazioni legislative avevano esentato la società dall’obbligo di dotarsi di un Collegio Sindacale, il collegio aveva rassegnato le proprie dimissioni e la società aveva ancora pubblicato due bilanci non accompagnati dalla relazione del Collegio Sindacale.

Il concordato fallimentare (a cui è estraneo il cliente di Rivella) viene proposto nel periodo in cui non vi erano limiti minimi al pagamento dei crediti chirografari. Viene respinto dal Tribunale. Il Curatore trova un’azienda di valore (condotta in affitto da un vero terzo), immobili, liquidità consistente (il Curatore incassa i canoni di affitto d’azienda il cui pagamento era stato sospeso negli ultimi mesi).

Il procedimento giudiziario

Forse turbati per l’inaspettato fallimento, i componenti anziani del CdA criticano (anche) i sindaci.

Il Curatore recepisce queste critiche.

Il PM chiede il rinvio a giudizio di tutti gli esponenti del CdA e del Collegio Sindacale.

I consiglieri di amministrazione e un sindaco patteggiano, rendendo così più precaria la posizione del cliente di Rivella e dell’altro sindaco (in generale, chi patteggia sembra dare credito alle accuse del PM).

I legali dell’ex presidente del Collegio Sindacale suggeriscono il rito abbreviato – condizionato alla produzione della consulenza tecnica di Rivella e all’esame dello stesso. L’ex presidente transa con il Curatore, che ritira la costituzione come parte civile.

L’altro sindaco si difende in modo autonomo, con un suo diverso consulente tecnico.

L’ex presidente deve difendersi dall’accusa di aver esposto all’Attivo degli ultimi tre bilanci sottoscritti da Collegio Sindacale (dal quint’ultimo al terz’ultimo) voci inesistenti nella categoria “Immobilizzazioni immateriali” (la ricerca e sviluppo nella gestione del magazzino per le vendite on-line) e in quella “Crediti diversi” (i pagamenti in immobili promessi dai clienti).

Il lavoro del Rivella

La consulenza tecnica di Rivella mette in luce le contraddizioni della relazione del Curatore, ma soprattutto espone con chiarezza, evidenza e pacatezza tutti i dati disponibili.

Ben tre dei quattro volumi, di cui è composta la CT Rivella, contengono documenti: il secondo volume contiene una serie di allegati vari, richiamati nel testo; il terzo volume riproduce il Libro Verbali Collegio Sindacale; il quarto ed ultimo volume contiene gli originali dei bilanci pubblicati al Registro delle Imprese (bilanci che il Curatore aveva allegato solo nella copia trovata sul Libro inventari). Il primo volume, ovviamente, contiene la relazione e gli Elaborati numerici.

Esito

Dopo aver elencato una serie di dati pacifici, la Sentenza del Gip si addentra nei temi controversi (grassetto di Rivella):

Ciò che invece non è assolutamente pacifico sono le giustificazioni (o, meglio, l’asserita assenza di giustificazioni) in ordine all’iscrizione delle poste di bilancio contestate e al successivo storno.

L’importo di € 250.000,00 iscritto nella voce Costi di Ricerca, di sviluppo e di pubblicità … è stata oggetto di ampio esame del CT della difesa …, dott. Paolo Rivella, compendiato nella relazione in atti e riassunto nel corso dell’esame condotto all’udienza del 9.3. … .

In particolare, il CT RIVELLA ha spiegato – in modo esaustivo, logico, coerente, privo di contraddizioni e non smentito dal successivo esame del Curatore – che nel … la fallita … stava … proseguendo un progetto intrapreso nei due anni precedenti, finalizzato all’informatizzazione del magazzino. In sostanza, nell’ottica di adeguare l’impresa alle mutate esigenze di mercato, la società aveva investito – nell’arco di più esercizi – una rilevante somma per la realizzazione di un software e di una corrispondente infrastruttura tale da consentire la gestione informatica del magazzino, ossia di individuare pezzi e materiali presenti in diversi magazzini in tempo reale, monitorarne il transito e consentire la consegna al cliente in tempi certi, garantendo la fornitura anche di materiali presenti in altri magazzini della società diversi da quello al quale si era rivolto il cliente.

Come giustamente notato dal CT, l’investimento era coerente con le prospettive di sviluppo dell’impresa, con lo sviluppo dei mercati (sempre più orientato al commercio on-line) e soprattutto era stato ritenuto valido dalla Banca … (che lo aveva finanziato), dalla Regione Piemonte (che aveva coperto parte degli interessi dovuti alla Banca) e da un’impresa di rilievo nazionale quale … s.p.a., che aveva partecipato al progetto come partner“.

Dopo aver esaurito la trattazione delle Immobilizzazioni immateriali , la Sentenza prende in esame i Crediti dei due bilanci successivi:

Quanto alle voci di ricavo iscritte nei bilanci … e …, il CT Rivella ha correttamente ed analiticamente ricostruito (v. per riassunto le pagg. 17 e ss. delle trascrizioni dell’udienza 9.3. …) la vicenda fornendone una spiegazione assolutamente coerente e logica. In particolare, secondo il CT, in quegli anni la crisi del settore edilizio iniziava a farsi sentire in modo rilevante e tante piccole imprese artigiane ( … ) iniziavano ad avere gravi carenze di liquidità, che impedivano loro di far fronte nell’immediato al pagamento delle forniture.

In tale contesto è evidente come la … abbia concesso sostanzialmente delle dilazioni sui pagamenti ai clienti (v. pag. 18 delle trascrizioni), consentendo loro di non pagare immediatamente i pezzi di cui avevano bisogno per la realizzazione della loro attività professionale, ma di averli nell’immediata disponibilità per poi onorare il debito inseguito.

In quest’ottica (come detto logica, coerente con il periodo e le condizioni economiche generali) l’iscrizione all’attivo di ricavi corrispondenti alle somme da incassare e non ancora incassate può ritenersi senz’altro imprudente, ma certamente non del tutto ingiustificata. Ancor più nell’ottica di un sindaco, non può ritenersi che tali iscrizioni fossero del tutto prive di giustificazione“.

All’ex presidente del Collegio Sindacale viene rimproverata la mancata conservazione delle carte di lavoro (tema sul quale il Rivella oggettivamente non può aggiungere nulla):

Certamente, come detto, non può sostenersi che … abbia adempiuto con scrupolo all’obbligo di vigilanza … quantomeno con riferimento alle appostazioni attive degli anni … e …, con riferimento alle quali, si è visto, il CT ha dato una ricostruzione logica e coerente, ma comunque priva dei necessari documenti giustificativi, che non sono mai stati rinvenuti“.

L’ex presidente del Collegio Sindacale viene quindi condannato, ma riqualificando il reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice (artt. 117 e 224 LF). Il cliente presenta appello e il reato si prescrive dopo pochissimi mesi.

Nel Registro Generale delle Notizie di Reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti il procedimento aveva il numero 1121/18.