Frode fiscale - Milano 2022

Frode fiscale

Natura: penale
Sede giudiziaria: Milano
Anno: 2022
Cliente: Amministratore unico di Srl accusato di frode Iva

Tema del procedimento

L’amministratore unico (AU) di una Srl del settore edilizio viene accusato di frode fiscale Iva. La società si avvaleva dei lavoratori “in distacco” da un’altra società. L’altra società emetteva fatture, le incassava e non versava l’Iva. La Srl dell’imputato deduceva l’Iva.

Il fatto

Nel dinamico settore edilizio della Lombardia, una media società – altamente specializzata in una delle fasi della costruzione di edifici ed opere pubbliche – vive di appalti dalle massime società edilizie del paese, ma per motivi contrattuali non può quasi mai subappaltare il lavoro a ditte terze.

Il problema è di rispondere in fretta a picchi di lavoro – picchi che poi altrettanto in fretta si trasformano in avvallamenti, quando ad esempio termina il lavoro in un grande cantiere.

Per gestire questi alti e bassi, la nostra Srl utilizza lavoratori in “distacco” da altre imprese edilizie. In pratica, si tratta di un “prestito” di personale da una impresa ad un’altra. I lavoratori si conoscono tra di loro e immediatamente “fanno squadra”.

La ditta che li concede in distacco, però, non versa l’Iva. È gestita da un cittadino straniero che poco ha da perdere. È povera di mezzi e ricca di personale. Utilizza la stessa commercialista (non iscritta all’Albo) della Srl.

Tutto ciò induce l’Agenzia delle Entrate a pensare che “dietro” alla seconda società agisca anche l’amministratore della Srl.

L’Agenzia emette un avviso di accertamento ad entrambe le società, in cui sostiene che le fatture per il distacco del personale sono fittizie (non ci sarebbero due imprese, ma una sola). Per quanto riguarda la Srl, l’Agenzia ricostruisce il debito Iva senza tener conto della detrazione Iva che scaturiva dalle fatture ritenute false. La Srl si ritrova così un inaspettato debito Iva, che con le sanzioni e gli interessi diventa insopportabile.

L’Agenzia invia copia dell’avviso di accertamento alla Procura della Repubblica di Milano segnalando che quanto accertato ha risvolti penali, oltre che amministrativi.

La Srl ricorre alla Commissione Tributaria, dove i tempi sono lunghi.

Il procedimento penale contro l’amministratore unico procede (come previsto) in modo autonomo da quello tributario.

Quando entrambi sono ancora in corso, la Srl fallisce.

Il procedimento giudiziario

La Procura della Repubblica di Milano chiede ed ottiene il rinvio a giudizio di sei persone che all’epoca dei fatti avevano ricoperto la carica di amministratore nella Srl, di amministratore della seconda società, di commercialista in vari ruoli coinvolto nella vicenda.

L’AU della Srl viene accusato di aver violato la Legge n. 74 / 2000, in particolare l’art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti) e l’art. 10 (Occultamento o distruzione di documenti contabili).

Il primo reato sarebbe stato commesso a danno della Srl di cui l’imputato era AU all’epoca dei fatti; il secondo reato in qualità di (asserito) amministratore di fatto della seconda società.

Il processo ha inizio contro cinque dei sei rinviati a giudizio. Il sesto (una dei due commercialisti) probabilmente patteggia.

Il lavoro del Rivella

Rivella riceve l’incarico di consulente tecnico quando il processo sta per iniziare. Ha la fortuna di rispondere ad un Avvocato che gestisce la causa con un’attenzione e un’intelligenza maniacale e di poter rivolgersi all’ex braccio destro contabile dell’AU, che ricorda con precisione le vicende e può ancora accedere alle scritture contabili.

La relazione di Rivella si occupa solo della prima accusa, quella relativa alla Srl. Sulla seconda società c’è poco da dire: il cliente/imputato la conosce solo dall’esterno, come un cliente può conoscere un suo fornitore abituale. E comunque, neppure l’Agenzia delle Entrate è riuscita ad accedere alla contabilità di questa seconda società.

La relazione di Rivella descrive la logica dell’utilizzo del distacco del personale, nelle specifiche circostanze di allora. In secondo luogo ricostruisce con il massimo di chiarezza possibile – anche grafica – il “giro” delle fatture della seconda società: pervenute; correttamente riferite a cantieri in corso; correttamente registrate sia in sede di ricevimento che in sede di pagamento; con riscontro del pagamento sull’estratto conto bancario.

I numerosissimi allegati vengono riprodotti con chiarezza e numerati in modo da poterli trovare facilmente. Oltre alla versione cartacea, la versione digitale della consulenza permette di aprire gli allegati tramite collegamenti ipertestuali. Senza “perdere il filo”, il Lettore può visionare uno per uno tutti i documenti citati e tornare immediatamente alla relazione.

L’uso (con discrezione) dei colori permette al Lettore di meglio orientarsi nella lettura di ciascun Elaborato e di percepire subliminalmente una sensazione di ordine e di buona organizzazione – senza però cadere nell’effetto opposto di volgarità e sciatteria che si genera dall’uso di troppi colori e/o di colori troppo vistosi.

Non vengono però “radiografate” tutte le fatture contestate (il lavoro sarebbe enorme), ma solo un campione significativo, superiore al 50% come numero e come importo.

Il lavoro certosino, fatto di persona, e i ripetuti colloqui con l’avvocato e con il “braccio destro” contabile aiutano grandemente il Rivella nella deposizione, quando non gli è difficile padroneggiare tutti gli aspetti della vicenda. Il controesame da parte del PM (una VPO determinata, ma che non aveva seguito la vicenda dall’inizio) si rivela sereno e segna un punto a favore della difesa. L’intervento del Giudice (un accadimento poco frequente) spiazza però il Rivella – perché gli viene chiesta in modo diretto (quasi aggressivo) perché la Srl avesse scelto di utilizzare personale in “distacco” e non con assunzione a tempo determinato o con lavoro interinale. Per fortuna, oltre alla risposta verbale, la relazione scritta conteneva un capitolo molto dettagliato su questo aspetto.

Esito

Alla luce del severo esame subito dal Giudice monocratico, Rivella era incerto sull’esito del processo.

È con somma sorpresa, che alcuni mesi dopo, è pervenuto un messaggio di posta elettronica dell’avvocato, indirizzato all’imputato e in copia anche a Rivella, in cui era scritto:

Come anticipato …, il Pubblico Ministero ha chiesto l’assoluzione, ed è un’ottima cosa.

In buona sostanza il sostituto Procuratore ha affermato che, nonostante l’impianto accusatorio, le difese (rectius, questa difesa!) ha offerto un corredo probatorio sufficiente ad escludere ogni dubbio sull’insussistenza delle fattispecie di reato contestate.
Il PM ha fatto espresso riferimento alla nostra produzione documentale, all’escussione dei testi e anche alla CTP del Dott. Rivella che ha spiegato in modo efficace la logica dei distacchi“.

Le consulenze tecniche di Rivella hanno contributo più volte a far mutare idea al PM, ma sempre prima del rinvio a giudizio.

In questa occasione, invece, il PM ha cambiato idea dopo aver preso atto delle prove della Difesa (compresa la CT e la deposizione del Rivella).

Non è una situazione frequente, tutt’altro.

La sentenza conferma la richiesta di assoluzione del PM:

Sulla logica imprenditoriale sottesa al ricorso alla … [seconda società], quale ulteriore riscontro (anche in termini di sensatezza economica), sovviene da ultimo il contributo del consulente tecnico, che ha definito la scelta gestionale «in perfetta sintonia con l’attuale tendenza all’estenalizzazione dei costi»“.

La sentenza fa poi anche ampio riferimento alle

… plurime, convergenti e persuasive prove offerte a discarico dalle Difese (documentali e dichiarative)” che comprendono il lavoro sulle fatture effettuato dal Rivella.

Nel Registro Generale delle Notizie di Reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il procedimento aveva il numero 32761/18.