Bancarotta amministratore e IAS 17

Bancarotta di amministratore e IAS 17

Natura: penale
Sede giudiziaria: Firenze
Anno: 2021
Cliente: amministratore unico di Srl fallita

Tema del procedimento

L’amministratore unico (AU) di una srl fallita viene accusato dei quattro reati più diffusi in ambito fallimentare.

Il fatto

Una Srl compra in leasing (per 25 milioni di Euro) immobili all’interno di alcuni centri commerciali e li dà in affitto ad una catena di negozi di abbigliamento.

La catena viene venduta, entra in crisi e interrompe il pagamento degli affitti. Poi fallisce.

La Srl rimane in vita per alcuni anni (accumulando quasi un milione di debiti fiscali) durante il quale viene nominato un nuovo amministratore unico, che conduce una trattativa con la società di leasing e la banca (stesso gruppo) e riesce a transare la liberazione degli immobili a fronte della chiusura dei debiti verso di esse.

I proprietari della Srl vengono coinvolti in un’indagine per tutt’altra vicenda. La Srl subisce una perquisizione con sequestro della contabilità. I documenti vengono accatastati insieme a quelli di altre società. Questo dà il colpo di grazia all’organizzazione contabile, forse già in precedenza non perfetta.

Il Fisco ottiene poi il fallimento della Srl.

Il procedimento giudiziario

Il Curatore segnala (e il PM recepisce nella richiesta di rinvio a giudizio) quattro reati tipici di quei contesti in cui una società – pur non depredata – viene gestita con criteri “commerciali” anche dopo essere entrata in crisi:

Capo A)  bancarotta fraudolenta documentale (vecchio art. 216 co 1 n. 2 LF, ovviamente nel richiamo fatto dall’art. 223 co 1) per essersi limitato a tenere il libro giornale e le schede contabili (fino al sequestro) e non aver più tenuto la contabilità dopo il sequestro, quando peraltro la società non svolgeva attività;

Capo B)  operazioni dolose che hanno concorso a cagionare il dissesto (vecchio art. 223 co 2, n. 2), per non aver versato le imposte, lasciando che sanzioni ed interessi lievitassero nel tempo;

Capo C)  bancarotta fraudolenta patrimoniale (vecchio art. 223 co 2, n. 1), per aver esposto nei bilanci depositati poste non veritiere. In particolare, vengono contestate due poste:

  • i. immobili acquisiti in leasing esposti con il criterio dei principi contabili internazionali (IAS 17), che prescrivevano di indicare all’Attivo dello Stato Patrimoniale, già prima del riscatto del bene, il valore di mercato del bene preso in leasing e di indicare al Passivo tutto il debito verso la società di leasing, ancorché non ancora scaduto. Questo rappresenta il capo d’accusa più interessante ed “innovativo” della vicenda;
  • ii. crediti per canoni di locazioni non opportunamente svalutati;

Capo D)  bancarotta semplice (vecchio art. 217 LF), per non aver chiesto il fallimento in proprio, quando il patrimonio netto della Srl è diventato negativo.

Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, l’ex amministratore unico – su suggerimento del Legale – nomina Paolo Rivella come suo consulente tecnico-contabile.

Il lavoro del Rivella

Pur affrontando tutti e quattro i capi d’accusa, la relazione del Rivella “gioca in attacco” sull’utilizzo del principio contabile IAS 17.

Nega che ciò costituisca una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale della società e che i terzi non ne fossero stati informati (era chiaramente scritto in nota integrativa).

In difesa dello IAS 17, vengono tra l’altro sviluppati questi temi:

  1. l’applicazione del principio contabile interno OIC 12 non è pacifica: una significativa minoranza di imprese (anche tra quelle che non adottano tutti i principi contabili internazionali) utilizza in alternativa lo IAS 17;
  2. il metodo patrimoniale (OIC 12) comporta distorsioni, che vengono invece eliminate con il metodo finanziario (IAS 17);
  3. l’Organismo Italiano di Contabilità pubblica sul suo sito un documento, datato 21.7.2003 che guarda con favore l’introduzione in Italia del metodo finanziario (IAS 17);
  4. in sede di commento sulla riforma societaria (D.Lgs. 139 / 2015), l’Organismo Italiano di Contabilità ha nuovamente ribadito che nella contabilizzazione del leasing l’Italia dovrà presto o tardi adeguarsi alla prassi degli altri paesi, che usano lo IAS 17 (ora diventato IFRS 16);
  5. l’art. 2423 bis del Codice Civile è stato modificato nel 2015, per stabilire la preminenza della sostanza sulla forma. Il metodo IAS 17 porta la sostanza a prevalere sulla forma;
  6. i bilanci della Srl mostrano un fondo imposte differite, dove – in previsione della futura tassazione – venivano accantonate le imposte risparmiate nell’immediato. Per esempio: nell’ultimo bilancio pubblicato, la Srl mostrava ammortamenti degli immobili in leasing per 850 mila Euro, ma deduceva fiscalmente canoni di leasing per 1,2 milioni di Euro. L’amministratore ha calcolato le imposte sulla differenza di 350 mila Euro e ne ha proposto ai soci l’accantonamento per futuro utilizzo. Questo non è un argomento che in sé dimostri l’utilizzabilità dello IAS17, ma dimostra lo scrupolo con il quale la società redigeva il bilancio.

In merito all’esposizione in bilancio di crediti non svalutati, Rivella osserva la mancanza di intento simulatorio: il patrimonio netto veniva comunque indicato come largamente negativo.

Non sarebbe stato un maggior accantonamento al fondo svalutazione crediti, a modificare la posizione complessiva della società, già così a tutti visibile.

Esito

Il GIP di Firenze accoglie in pieno le ragioni dell’imputato sul falso in bilancio e lo assolve perché il fatto di cui al capo di imputazione C) non sussiste.

La sentenza non cita il Rivella, ma si ispira ai suoi concetti. I sei punti della relazione Rivella sopra illustrati vengono fedelmente riportati in sentenza.

Sul capo di imputazione A), ovvero bancarotta documentale, il Gip riqualifica la condotta come bancarotta semplice e non più fraudolenta, mancando l’intento di non permettere la ricostruzione del movimento del patrimonio e degli affari.

Condanna invece l’amministratore per non aver versato le imposte (capo B) e per la bancarotta semplice da ritardo nella dichiarazione di fallimento (capo D).

Il mancato versamento delle imposte è un fenomeno diffusissimo, che tutti i Tribunali hanno dovuto affrontare frequentemente e sul quale si è consolidato, anche localmente, un orientamento preciso. Pochissime sono le sentenze di assoluzione.

Dal punto di vista tecnico, la piena assoluzione dall’accusa di falso in bilancio è più significativa della condanna per il mancato versamento delle imposte.

Le spese legali – liquidate a favore della procedura di fallimento, costituitasi in giudizio – sono determinate in € 1.115,00.

L’amministratore unico ha proposto appello.

Nel Registro Generale delle Notizie di Reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il procedimento aveva il numero 7836/20.