Revoca amministratori cooperativa

Revoca amministratori di una cooperativa scrl

Natura: civile
Sede giudiziaria: Tribunale delle Imprese per il Piemonte
Anno: 2019
Cliente: socio di cooperativa

Tema del procedimento

Il socio di una cooperativa sociale formula azione di responsabilità nei confronti di tre amministratori. In via cautelare, chiede la revoca di detti amministratori per gravi irregolarità di gestione.

Il fatto

In un capoluogo di provincia del Piemonte viene costituita una cooperativa sociale, che si occupa di attività le più svariate. Come base, concede in uso temporaneo uffici in un edificio ricevuto dal Comune, offrendo servizi accessori. Poi partecipa a bandi pubblici per progetti di formazione professionale e di impiantistica, che spesso richiedono costose e insolite apparecchiature informatiche.

Il presidente della Cooperativa riveste in loco una carica politica.

Partita con grandi ambizioni, la Cooperativa subisce di anno in anno perdite significative, che erodono i versamenti che alcuni dei soci hanno effettuato.

Diversi soci chiedono di recedere. La mancanza di trasparenza contabile fa sorgere il dubbio che alcuni soci receduti ricevano integrale rimborso dei loro precedenti versamenti, mentre altri vengono rimborsati per un importo decurtato dalle perdite.

Si registrano defezioni anche dal consiglio di amministrazione, per protesta contro la gestione non limpida dei fondi (soprattutto nel momento in cui la Cooperativa aveva ricevuto da una banca locale un mutuo chirografario).

Un socio cerca di uscire dalla società chiedendo al CdA di trovare un acquirente per la sua quota o in subordine chiedendo di recedere. Non viene accontentato.

L’avvocato a cui il socio si rivolge propone la nomina di Paolo Rivella come consulente contabile. Avvocato e Commercialista chiedono e ottengono un accesso ai documenti contabili della Cooperativa, dal quale emergono dati importanti e nuovi.

Il socio si rivolge quindi al Tribunale delle Imprese della Regione (quello di Torino) illustrando una serie di atti di mala gestio di tre membri del CdA e chiedendo – per sé e per la società – il risarcimento del danno.

In via cautelare, egli chiede la nomina di un curatore speciale e la revoca per gravi irregolarità di gestione dei tre amministratori convenuti.

Il procedimento giudiziario

Il procedimento vede due fasi: una rapidissima, nella quale il Giudice si esprime sull’istanza cautelare; una seconda, che si protrae per tre anni, che porta alla Sentenza finale sulle richieste di merito del socio.

Il protrarsi della causa di merito trova spiegazioni in una serie di fatti (veri e propri colpi di scena) che interessano la Cooperativa e il socio dissidente: il CdA prima esclude il socio (senza neppure notificarglielo) e poi – a seguito di ulteriore iniziativa legale – lo riammette.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico dispone un’ispezione straordinaria sulla cooperativa (affidandola non a commercialisti della zona, come a volte accade, ma a funzionari pubblici propri). Gli ispettori ministeriali irrogano una diffida a sanare dodici diverse irregolarità, una delle quali costringe il CdA a riconvocare in assemblea i soci per riapprovare l’ultimo bilancio.

L’esito dell’ispezione porta il socio dissidente ad integrare le segnalazioni di irregolarità a carico dei tre amministratori citati in giudizio.

Intanto, ogni anno le assemblee vedono “battaglie” a cui partecipano anche altri soci e l’ex amministratore dissenziente, seppur non costituiti in giudizio. Sulla Cooperativa aleggia il rischio di insolvenza.

La carica politica del fondatore della cooperativa porta la stampa e gli esponenti politici rivali ad interessarsi della vicenda.

Il lavoro del Rivella

Il Rivella svolge un lavoro in divenire: mano a mano che si rendono disponibili nuovi documenti, egli redige nuove relazioni, che verranno utilizzate nella varie fasi del procedimento.

Più volte egli si reca nella sede sociale a visionare i documenti che la Cooperativa mette a disposizione volontariamente, oppure dietro provvedimento del Giudice, dopo specifica istanza cautelare del Legale.

Il segno più tangibile del lavoro di Rivella si trova però nella prima relazione, allegata all’Atto di Citazione ed utilizzata dal Giudice per il provvedimento cautelare iniziale.

In essa si affrontano tutti i cinque temi iniziali della mala gestio:

  1. prosecuzione dell’attività malgrado la perdita del capitale sociale;
  2. operazioni concluse dagli amministratori in conflitto di interessi;
  3. pagamenti disposti dagli amministratori a favore di sé medesimi per asserite consulenze o prestazioni d’opera;
  4. costituzione da parte degli amministratori, con alcuni dei soci della cooperativa, di una nuova società, in forma di Srl, con denominazione pressoché identica alla sigla della cooperativa, identico oggetto, sede operativa nei medesimi locali della cooperativa;
  5. conseguenti distrazioni di risorse dalla cooperativa tramite emissione di fatture nei confronti della Srl, per dubbie consulenze e/o operazioni di scambio a condizioni deteriori rispetto ai prezzi di mercato.

Esito

In risposta all’istanza cautelare, immediatamente dopo la prima udienza il Giudice revoca i tre soggetti citati in giudizio dalla carica rivestita nel CdA.

La società rimane retta dal quarto consigliere di amministrazione, che era da poco entrato in carica (dopo le dimissioni del consigliere dissidente).

Il provvedimento viene pubblicato al Registro delle Imprese e così giornalisti e politici ne possono prendere visione.

L’ordinanza di revoca così afferma:
Le operazioni intercorse tra la Cooperativa e XY Srl sono state efficacemente riassunte nella memoria del consulente di parte dott. Paolo Rivella a cui si fa rinvio (doc 33 att., capitolo 3, pag. 7 ss. in particolare).

Come ha osservato il consulente di parte, le operazioni fatturate dalla Srl alla cooperativa, appaiono opache, sono connotate da un debole o nullo interesse economico all’operazione dal lato della cooperativa, sono state concluse a condizioni che difficilmente possono dirsi di mercato: in ultima analisi evidenziano un deliberato trasferimento di risorse dalla cooperativa verso XY Srl.

Vedi conclusioni pag. 13: «dopo aver ricevuto a prestito da ZZ Banca € 50.000,00 il 4 luglio 2018, [la Cooperativa] (o, per meglio dire, i suoi amministratori), hanno contabilizzato due fatture passive per un esborso totale di € 15.636,00 – esborso che sarebbe andato a vantaggio di una società (XY Srl) di cui gli amministratori della [Cooperativa] … erano sia soci che amministratori. Il terzo amministratore della [Cooperativa] – … – era socio di XY Srl».”.

Nella Sentenza definitiva, il Tribunale delle Imprese di Torino conferma la revoca degli amministratori (che i convenuti chiedevano invece di revocare); non riconosce al socio il diritto a risarcimenti, ma lo riconosce a favore della società cooperativa; dichiara cessata la materia del contendere su alcune doglianze del socio a cui il nuovo CdA aveva negli anni rimediato.

I danni non rimediati/rimediabili, che gli ex amministratori dovranno risarcire vengono determinati dal Tribunale in oltre 70 mila Euro.

Nel determinare uno dei danni, la Sentenza utilizza esplicitamente i dati ed i ragionamenti della relazione iniziale Rivella.

Le spese di lite sono poste per 2/3 a carico degli amministratori convenuti.

Nel Registro Generale delle cause del Tribunale delle Imprese di Torino, il procedimento aveva il numero 4872/19