AD della Holding e attività delle controllate - Firenze 2019

AD della Holding e attività delle controllate – Appello

Natura: penale e civile
Sede giudiziaria: Corte d’Appello – Firenze
Anno: 2019
Cliente: Vittime di disastro ferroviario

Tema del procedimento

I parenti delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio (29 giugno 2009) si costituiscono parte civile nel processo penale sulle responsabilità dell’evento e partecipano attivamente.

Il fatto

Il disastro di Viareggio è stato un dramma per la città di Viareggio e per l’Italia intera: 32 morti, moltissimi feriti anche con danni permanenti, un’intera via distrutta dagli incendi, una stazione ferroviaria gravemente danneggiata. L’evento ha lasciato cicatrici ancora oggi doloranti.

La tragedia ha fatto nascere a Viareggio un movimento di protesta e di testimonianza, di alto senso civico e di rara tenacia.

Le vittime, costituitesi parte civile, non volevano solo risarcimenti economici (anzi, chi si è costituito ha rinunciato ad intascare subito i risarcimenti assicurativi, che dopo un’iniziale incertezza hanno iniziato ad essere generosi). Esse volevano “giustizia”.

Il procedimento giudiziario

Il processo vedeva due filiere di responsabili.

In primo luogo, vi erano i soggetti che hanno gestito il carro merci il cui guasto ha generato il disastro.

In secondo luogo, è coinvolto il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. La Procura della Repubblica di Lucca ha contestato ad alcune società del gruppo (o meglio, ai loro amministratori) vari profili di responsabilità colposa. La Procura, inoltre, ha contestato all’AD della holding del gruppo Ferrovie una responsabilità concorrente con quella degli amministratori delle controllate.

Su quest’ultimo punto, le parti civili ed i loro Legali hanno deciso di avvalersi di Paolo Rivella come consulente tecnico, che riceve l’incarico poco dopo il rinvio a giudizio degli indagati.

Il lavoro del Rivella

Anche grazie alla brillante regia dello Studio Legale con il quale si rapportava, Rivella ha potuto raccogliere ed elaborare materiali tra i più diversi, che dimostravano l’influenza della capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane Spa (FSI) sulle sue controllate Trenitalia Spa e Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI).

Rivella ha fatto entrare nel processo le relazioni della Corte dei Conti sui bilanci e sulla gestione di RFI e di FSI e tutti i punti cruciali che esse trattano (la cassa centralizzata; l’inserimento di dirigenti FSI nei CdA delle partecipate; i rapporti tra RFI e Trenitalia; l’organizzazione dei “contratti di servizio” e dei “contratti di programma”).

Rivella ha raccolto i documenti della Commissione dell’Unione Europea e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che hanno valutato criticamente l’asserita indipendenza di RFI da Trenitalia.

Rivella ha ricostruito la storia della trasformazione dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato in FSI Spa (FSI non è la vecchia Azienda Autonoma con nuovo nome – così come molti invece credono).

Rivella ha esaminato i bilanci della capogruppo e delle sue partecipate.

Rivella ha raccolto dalla stampa gli articoli che illustrano i rapporti dell’AD di FSI con le Regioni italiane, in sede di stipula dei contratti di servizio regionali di Trenitalia (eclatante il caso della Liguria, già documentato dalla Procura della Repubblica, e alcuni episodi delle trattative con il Piemonte e la Lombardia).

Rivella ha trovato le diapositive di una lezione universitaria che illustra la centralizzazione in capo a FSI del sistema informativo da cui dipendeva minuto per minuto tutto il gruppo.

Rivella ha ritrovato e trascritto un file audio in cui, pochi giorni dopo il disastro, l’AD di FSI relaziona alla Commissione trasporti del Senato, lasciando trasparire il suo ruolo effettivo e lo status di “collaboratori” degli amministratori delegati delle partecipate.

Rivella ha studiato la procedura di approvazione degli investimenti del gruppo, così come emerge da un documento (procedura “100/AD”) acquisito dalla Procura. I riferimenti alla complessa organizzazione del Gruppo e l’utilizzo di uno specifico gergo ferroviario rendevano questo documento difficile da valutare. Per evidenziare la subordinazione di Trenitalia e di RFI a FSI, Rivella ha preparato una specifica presentazione con diapositive.

Come sempre, Rivella ha presentato al Tribunale la propria relazione non solo su carta, ma anche su un Dvd, dove la relazione è dotata di collegamenti ipertestuali ai documenti via via richiamati. In questo caso, le dimensioni della documentazione (290 files disposti su 31 cartelle, per un totale di 2 Giga di spazio) hanno reso il Dvd non solo utile, ma indispensabile.

Esito

La deposizione del CT Rivella dinnanzi al Tribunale di Lucca è stata ascoltata con attenzione e ha generato un vivace controesame. L’indomani, i giornali ne hanno scritto (come peraltro in molte occasioni di questo processo, che si svolgeva presso una grande sala di Lucca Fiere proprio per l’attenzione che esso suscitava nei mass-media e nell’opinione pubblica).

La Sentenza del Tribunale (consultabile sul sito www.giurisprudenzapenale.com) dà molto rilievo alle tesi del Rivella e utilizza diversi dei dati da lui raccolti o rielaborati.

Il Tribunale, però, ha ritenuto che il ruolo avuto dall’AD della holding rientrasse in una normale attività di direzione e coordinamento da parte della capogruppo e non avesse rilievo penale.

Su questo punto, però, la Corte d’Appello di Firenze è stata di diverso avviso.

Relazionando sulla Sentenza di primo grado e sulla posizione dell’AD di FSI Spa, la Sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 2019 inizia affermando (grassetto aggiunto):

La tesi di accusa è stata sostenuta essenzialmente sulla base delle argomentazioni del c.t. delle parti civili dr. Paolo Rivella, commercialista. Secondo l’impostazione accusatoria le società controllate sarebbero da considerare, di fatto, in virtù di molteplici considerazioni – relative alle procedure di delibera degli investimenti e a numerosi altri aspetti attinenti all’assetto organizzativo del gruppo – semplici articolazioni interne della controllante. Secondo il Tribunale l’assunto non è condivisibile“.

La Sentenza prosegue:

Il consulente tecnico e l’Accusa evidenziano – nella medesima prospettiva di unicità di impresa – anche le critiche mosse dall’Unione Europea e dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato alla organizzazione effettiva del gruppo FS“.

Relazionando sul sesto motivo di appello del PM (al quale si conformano moltissime parti civili), la Sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 2019 inizia affermando:

Da parte gli appellanti si lamenta, in via generale, che il Tribunale, nel soffermarsi in massima parte nell’analisi delle argomentazioni del consulente di parte civile dr. Rivella da un lato sia caduto nell’errore di effettuare una valutazione ingiustificatamente parcellizzata e atomistica dei singoli elementi analizzati dal consulente (che invece richiedevano di essere considerati in un quadro di insieme, come una serie di dati tra loro concordanti), dall’altro abbia totalmente omesso di valutare altri elementi di prova, anch’essi convergenti nel confermare i poteri dell’imputato e il ruolo prevalente della holding rispetto all’attività delle controllate. Contrariamente alla conclusione del Tribunale, le ingerenze della holding si sono tradotte, nel corso degli anni, in veri propri atti di gestione complessiva del trasporto ferroviario, ben al di là dell’oggetto formale dell’attività della holding medesima. Sulla base di questo insieme di elementi di prova il consulente dr. Rivella aveva concluso che «la capogruppo Ferrovie dello Stato si ingeriva costantemente nella gestione di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana. Il potere di direzione e coordinamento della capogruppo, tramite il suo amministratore delegato, si esplicava andando largamente oltre i termini tipici, dando luogo ad una conclamata forma di amministrazione di fatto»“.

Segue un esame dettagliato degli argomenti portati dal Rivella, in alcuni casi confermati dai testimoni e integrati anche con le considerazioni del PM e dei legali delle parti civili. Ad esempio, la Sentenza riferisce:

Un altro aspetto esaminato negli appelli riguarda la comunicazione organizzativa n. 296/DRUO (acronimo di Direzione Risorse Umane e Organizzazione). Anche questo rilievo si collega a quanto esposto dal consulente dr. Rivella, che ha evidenziato che in questo documento, a carattere prettamente organizzativo, le società controllate vengono considerate come «unità organizzative», laddove «azienda» viene considerato l’intero Gruppo FS“.

Passando alla Decisione, la parte della Sentenza dedicata al ruolo dell’AD di FSI stabilisce:

Tutti questi appelli appaiono fondati, soprattutto nella parte in cui lamentano la non completa valutazione di tutte le prove raccolte nel corso del dibattimento. Il Tribunale, infatti, ha esaminato solo una parte dei documenti citati dal consulente dr. Rivella ed anche dal teste Landozzi, funzionario della USL di Siena sentito all’udienza del 29.10.2014, cioè quelli relativi ai rapporti economici tra la holding e le controllate, ed ha separatamente valutato altre prove, come le testimonianze in merito ai rapporti con i dipendenti e con i concorrenti delle controllate e la stipula dei contratti e dei protocolli d’intesa, svalutandoli quali circostanze di «mero colore» e sostenendo la scarsa rilevanza di ciascuno di questi elementi e la non decisività di alcuno“.

Nel motivare tale conclusione, la Sentenza opera – tra gli altri – diversi riferimenti al lavoro di Rivella:

L’esistenza di uno stretto collegamento tra la controllante e le controllate, tale da limitare le scelte economiche e gestorie di queste ultime, emerge sin dall’inizio della costituzione della holding: come riportato nella consulenza del dr. Rivella, in una riunione del Consiglio di Amministrazione di RFI spa del 2.7.2001, … , il CdA «ribadisce la decisione di coinvolgere l’Azionista (cioè la capogruppo, proprietaria del 100% delle azioni, n.d.r.) in scelte fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo di risanamento del Gruppo, secondo logiche di pianificazione preventiva e concertate degli interventi»”.

Questa forma di co-gestione è stata poi esplicitata con le disposizioni di gruppo n. 29/ AD del 23.11.2004 e soprattutto con la n.100/AD del 17.5.2007, il cui contenuto è stato ampiamente esaminato dalla consulenza del dr. Rivella e dalla sentenza di primo grado, testi ai quali quindi si rimanda“.

È infine molto significativo il fatto che anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all’epoca dell’incidente, palesemente riconosceva alla capogruppo Ferrovie dello Stato spa una diretta responsabilità sull’attività di trasporto ferroviario, in particolare nell’ambito della sicurezza, anche per interventi di competenza delle società che gestivano l’infrastruttura o i rotabili, quasi che la struttura del Gruppo fosse unitaria e non quella di una holding a capo di società autonome sulle quali la capogruppo esercitava solo poteri di indirizzo, direzione e controllo. Ovvero, come affermato quale opinione personale dal consulente delle parti civili dr. Rivella all’udienza del 17.6.2015, «Trenitalia e RFI non sono neppure delle partecipate influenzate dalla capogruppo ma sono degli uffici staccati, sono delle divisioni della capogruppo»”.

Alla luce di queste numerose prove anche gli indizi svalutati dal Tribunale come elementi di «mero colore» confermano la sussistenza di un rapporto tra la capogruppo e le controllate ben più stretto rispetto all’esercizio dei poteri di direzione e controllo previsti dall’art. 2497 c.c., e consistente in una forte interferenza della prima nell’amministrazione delle seconde. Si fa riferimento in particolare: agli interventi diretti dell’ing. M., descritti nella consulenza del dr. Rivella e nella sentenza di primo grado, …“.

Segue la descrizione di cinque episodi di commistione e di ingerenza, contenuti nella relazione Rivella. La Sentenza poi prosegue:

Si tratta effettivamente di elementi di contorno non idonei a dimostrare, se singolarmente considerati, una unicità di amministrazione ovvero un ruolo di co-amministratore dell’imputato nei confronti delle controllate (anche se l’esistenza di un rapporto di subordinazione tra amministratori di RFI spa e Amministratore Delegato di FS spa dimostra un potere addirittura gerarchico di quest’ultimo su di loro). Valutati però insieme alle disposizioni di gruppo da lui emesse e ai poteri di decisione e di controllo previsti ed esercitati in tema di investimenti, di bilancio e persino di sicurezza, essi rappresentano la concreta estrinsecazione di quella «gestione unitaria» delle controllate, ben più invasiva della mera «direzione unitaria» che il Tribunale ha ritenuto sussistente …“.

Curiosamente, la Sentenza cita il Rivella anche a proposito delle attenuanti. La Sentenza del Tribunale non aveva concesso le attenuanti generiche agli imputati del gruppo FS. Ora la Corte d’Appello muta atteggiamento nei confronti di alcuni imputati di vertice del gruppo. La Corte motiva la sua scelta con il fatto che essi hanno agito non per insipienza o per interessi non meritevoli, ma per risanare il gruppo:

Che le società del gruppo avessero questo obiettivo è emerso da diversi documenti, … ed è stato confermato dal teste … e persino dal consulente di alcune parti civili dr. Rivella, sentito all’udienza del 17.6.2015, …“.

La Sentenza della Corte d’Appello di Firenze del 20 giugno 2019 ha n. 3733 del Registro Sentenze ed è pubblicata dalla rivista on line www.giurisprudenzapenale.com.

Tre annotazioni finali.

  1. La Sentenza della Corte d’Appello di Firenze (e nello specifico il tema della responsabilità dell’AD della capogruppo per l’attività delle società controllate) è stata oggetto di un articolo (critico) pubblicato sul sito di Assonime e intitolato “Il Caso 9/2020 – Amministratore di fatto e direzione e coordinamento: la responsabilità penale nei gruppi d’impresa in un recente caso giurisprudenziale”. L’articolo è leggibile a questo indirizzo: https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-9_2020.aspx .
  2. La Sentenza della Corte d’Appello di Firenze è stata oggetto di ricorso in Cassazione, che si è poi espressa a gennaio 2021. Anche la Sentenza di Cassazione menziona il lavoro svolto da Rivella. Se ne riferisce in altro articolo.
  3. In questo scritto, Rivella ha continuato ad attenersi al criterio di mantenere l’anonimato sulle persone coinvolte nelle vicende, anche se il processo è stato più volte riportato da giornali e televisioni e anche se le varie Sentenze su questo caso sono pubblicate on-line in modo integrale.