AD e attività controllate Cassazione 2021

AD della Holding e attività delle controllate – Cassazione

Natura: penale e civile
Sede giudiziaria: Corte di Cassazione
Anno: 2021
Cliente: Vittime di disastro ferroviario

Tema del procedimento

A seguito delle sentenze del Tribunale di Lucca (31.1.2017) e della Corte d’Appello di Firenze (20.6.2019) il gruppo dei parenti delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio si costituisce nuovamente in giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, per ribadire quelle richieste che non erano state riconosciute in precedenza e per resistere alle richieste degli imputati, in particolare sul tema del rapporto tra AD della capogruppo FSI Spa e gestione delle società controllate.

Il fatto

Il processo riguarda le responsabilità per il disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009.

Il procedimento giudiziario

Il tema della responsabilità dell’AD della capogruppo RFI Spa, nelle operazioni delle partecipate RFI e Trenitalia, era stato risolto in modo diverso nei due gradi di giudizio.

Il Tribunale di Lucca aveva assolto l’AD (condannandolo solo per il suo precedente ruolo in RFI).

La Corte di Appello di Firenze lo aveva invece condannato anche per il suo ruolo di AD di FSI Spa.

Rivella era stato consulente tecnico di alcune parti civili (famigliari delle vittime) nel processo di primo grado. Non aveva invece partecipato al processo di appello, anche se il suo lavoro ha trovato ampio spazio nella sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Se ne riferisce in un precedente articolo di questa serie.

Il lavoro del Rivella

Ovviamente, il processo dinnanzi alla Corte di Cassazione è materia esclusiva degli Avvocati, perché i temi possono essere solo giuridici.

Il Rivella è stato comunque richiamato dai suoi precedenti clienti e dai Legali che li tutelavano, per ribadire con chiarezza quei fatti, che stavano alla base dei ragionamenti giuridici.

La Sentenza della Cassazione viene inserita in questa rassegna, perché chiarisce e conferma il ruolo del consulente tecnico Rivella nei due precedenti gradi di giudizio.

Esito

La Corte di Cassazione, sezione IV penale, ha così valutato il lavoro di Rivella:

Infine il contributo del Rivella. Anche la censura avanzata con il ricorso in esame ha contenuto generico, non risultando individuati con puntualità i temi in ordine ai quali si sarebbe determinato un contrasto tra i collegi territoriali in merito alla attendibilità dell’esperto.

Peraltro, dall’insieme delle motivazioni appare sufficientemente chiaro che se questi aveva offerto una sua interpretazione dei dati fattuali, nel senso di ricavarne l’esistenza di una amministrazione delle controllate facente capo sostanzialmente alla controllante, il Tribunale se ne è distaccato escludendo la ricorrenza dell’ipotesi; ma altrettanto ha fatto la Corte di appello ritenendo che si profilasse una autonoma competenza gestoria proprio per l’esercizio – particolarmente penetrante – dei poteri di direzione e di coordinamento.

Insomma, le premesse fattuali riferite dal consulente non sono state negate dall’uno e recepite dall’altro collegio; piuttosto diversa è stata la valutazione giuridica delle medesime. Il rilievo che chiama in causa l’art. 603, co. 3 – bis cod. proc. pen. è quindi infondato“.

Le trentotto pagine della Sentenza di Cassazione dedicate al ricorso dell’AD di FSI (punto 28 della Sentenza) trattano quasi esclusivamente di temi menzionati nella relazione Rivella e nella sua deposizione del 17 giugno 2015.

Per l’ex AD di FSI Spa, la Corte di Cassazione ha escluso un’aggravante e ha rinviato l’imputato dinnanzi alla Corte di Appello di Firenze, altra sezione, per nuovo giudizio che tenga conto delle indicazioni di principio contenute nella Sentenza.

Incidentalmente, la Sentenza della Cassazione è interessante perché – proprio nel punto 28, che tratta dell’AD di FSI Spa – affronta in modo organico il tema del rapporto tra poteri di direzione e coordinamento di una capogruppo e posizione di garanzia dell’AD della capogruppo stessa.

La Sentenza della Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, dell’8 gennaio 2021 è stata pubblicata il 6 settembre 2021 e ha n. 32899/21.

È integralmente riportata dalla rivista on line www.giurisprudenzapenale.com.

Due annotazioni finali.

  1. A seguito della Sentenza di Cassazione qui esaminata, la posizione dell’AD di FSI Spa e di altri imputati è tornata alla Corte di Appello di Firenze che – in diversa composizione – ha emesso la sentenza 30 giugno 2022, visibile all’indirizzo https://www.giurisprudenzapenale.com/2022/09/21/processo-bis-per-la-strage-di-viareggio-depositate-le-motivazioni-della-corte-di-appello-di-firenze/, che nuovamente riconosce alcune responsabilità in capo all’AD.
    Al momento in cui si scrive (settembre 2023) la seconda Sentenza della Corte d’Appello di Firenze attende il riesame della Cassazione. Nel frattempo alcuni reati si sono prescritti. Il principio, però, è stato stabilito.
  2. La Sentenza della Corte di Cassazione e la seconda Sentenza della Corte d’Appello di Firenze (quella datata 30.6.2022) sono state oggetto di un articolo (critico) pubblicato sul sito di Assonime e intitolato “Il Caso 4/2023 – Di cosa rispondono gli amministratori nelle organizzazioni complesse? La gestione del rischio nei gruppi d’imprese e la responsabilità penale: il caso Viareggio”. L’articolo è leggibile a questo indirizzo: https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-4_2023.aspx.