Affitto azienda e danni da recesso

Natura: civile
Sede giudiziaria: Asti
Anno: 2019
Cliente: proprietario dell’azienda data in affitto

Tema del procedimento

Un imprenditore concede in affitto la sua azienda. Poi recede anticipatamente. Viene citato in giudizio per danni dall’ex affittuario, che contesta la giusta causa del recesso. Il Giudice Civile dispone una CTU tecnico contabile. Le parti nominano loro consulenti, tra cui il Rivella, per il proprietario dell’azienda.

Il fatto

Un anziano imprenditore (già titolare di più impianti di distribuzione di carburante) concede in affitto per cinque anni l’ultimo impianto che egli gestiva direttamente, appena all’esterno di una cittadina economicamente vivace.

Formalmente, l’affitto di azienda riguarda solo l’impianto di autolavaggio. Per la particolare legislazione del settore, l’impianto di erogazione dei carburanti (convenzionato ai “colori” di una nota marca di carburanti) può solo essere ceduto in comodato gratuito. Il proprietario riceve però – direttamente dalla compagnia petrolifera – una commissione per ogni litro di carburante o lubrificante che la compagnia fornisce al gestore.

L’azienda ha una clientela consolidata da decenni di attività. La piazza è ricca, anche se stanno comparendo nuovi concorrenti più moderni. In prospettiva, la vendita di carburanti da autotrazione è destinata al declino. L’area (di proprietà) dove è posta la stazione di servizio fa gola a “mani forti” del settore immobiliare locale.

Al termine del contratto di affitto e comodato, l’affittuario ha l’opzione di comprare l’azienda ad € 250 mila. Al momento in cui il contratto è stipulato, questo era un prezzo più basso di quello di mercato. In breve tempo, però, i prezzi di mercato delle stazioni di servizio scendono sensibilmente e presto l’impianto non varrà neppure più i 250 mila Euro inizialmente stabiliti come prezzo di favore.

Dopo un anno e mezzo di affitto, il gestore costituisce una Srl uninominale e vi conferisce il contratto di affitto di azienda in corso.

Temendo la successiva rivendita della Srl, il proprietario recede dal contratto di affitto.

Il gestore ingaggia un avvocato, ma poi accetta la situazione. L’impianto viene gestito per qualche tempo dai figli del proprietario. Dopo un allagamento, esso verrà chiuso ed inizierà la costosa fase di smantellamento “ecologico”.

Pur essendo emigrato in altro continente (lasciando debiti nella cittadina) il vecchio affittuario si rifà vivo per il tramite di un nuovo avvocato. Chiede al proprietario dell’impianto quasi 900 mila Euro, tra danni emergenti, lucro cessante, danno d’immagine, restituzione di asseriti versamenti non dovuti.

Il procedimento giudiziario

Il Giudice Civile nomina un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), al quale chiede di:
• descrivere, anche fotograficamente, l’impianto;
• determinare la situazione patrimoniale ed economica dell’azienda al momento del recesso;
• determinare il valore dell’azienda al momento della scadenza naturale del contratto (data che nel frattempo era trascorsa);
• determinare i movimenti di denaro tra le due parti;
• effettuare un tentativo di mediazione.
Il Legale del convenuto / proprietario dell’azienda indica Rivella quale suo consulente tecnico di parte nella CTU.

Il lavoro del Rivella

La CTU si svolge in modo molto positivo, per quanto riguarda la sostanza economica dei quesiti, e con difficoltà, per quanto riguarda il tentativo di mediazione.

Il CTU è infatti fortemente determinato ad ottenere una transazione.

Il Rivella è sensibile ai solleciti che riceve dal CTU, sia nell’interesse del cliente, sia temendo prese di posizioni ostili del CTU nella relazione, magari anche adombrando situazioni irregolari non interessate al quesito.

Il CTU propone una transazione a 80/100 mila Euro. Rivella riesce a convincere il Legale e il Cliente ad aumentare l’offerta da 10 a 20 mila Euro, che controparte non accetta.

Ogni Legale possiede un proprio stile e qui lo stile è quello della durezza. Incidentalmente, è curioso come ogni zona d’Italia e addirittura ogni sede giudiziaria prevalga uno stile diverso.

Atteggiamenti considerati disdicevoli in un Foro, risultano invece perfettamente normali in un altro. Se non vi sono problemi deontologici, e dopo aver messo in chiaro le proprie considerazioni, Rivella ritiene corretto adeguarsi lealmente alle indicazioni del Legale, anche quando non coincidono con le proprie.

Esito

Sul piano tecnico contabile, il CTU non può che adeguarsi – nella sostanza – con le tesi di Rivella: parte attrice non ha fornito prova sufficiente a quantificare le sue richieste.

Gli indizi che emergono indicano che già al momento del recesso l’azienda valeva molto meno di 250 mila Euro. In prospettiva, alla scadenza naturale del contratto avrebbe avuto un valore addirittura negativo. A logica, l’affittuario non avrebbe esercitato l’opzione di acquisto.

La delusione del CTU sulla transazione fallita lascia invece tracce “subliminali” nella sua relazione, quanto meno a livello di (severa) scelta dei vocaboli per descrivere le varie scelte della proprietà durante il rapporto contrattuale.

La linea di chiusura del Legale, durante la trattativa sulla transazione, si dimostra comunque vincente a livello di Sentenza: il Giudice respinge la domanda attorea, per mancata prova del danno e del lucro cessante. Respinge altresì la domanda riconvenzionale di accertare come giusta la causa del recesso.

Il Giudice trasmette gli atti al PM per quanto riguarda l’inquinamento ambientale da idrocarburi (tema emerso dalla CTU e basato solo sullo stato di abbandono dei locali: in realtà il proprietario aveva speso cifre rilevanti per bonificare le cisterne. A quanto consta, non si avranno notizie di iniziative del PM).

La Corte di Appello (dove ricorrerà la parte attrice) aumenterà le spese di lite del giudizio di primo grado nella misura di € 18.536,00 per competenze, ed € 363,35 per spese vive, oltre al rimborso forfettario del 15%, oltre alla Cassa Previdenza, oltre all’Iva.

Le spese di giudizio di primo grado non saranno più compensate tra le parti, bensì vengono ora poste per 2/3 a carico della parte attrice. La stessa proporzione sarà adottata per le spese di lite per l’appello.

Entrambe sono vittore solo morali, perché l’ex gestore non ha beni in Italia e rimane all’estero.

Nel Registro Generale delle cause civili presso il Tribunale di Asti, il procedimento aveva il numero 2987/2017.