Falso in bilancio di sindaco

Falso in bilancio (di sindaco) e fallimento

Natura: penale
Sede giudiziaria: Torino
Anno: 2017
Cliente: Sindaco di SpA

Tema del procedimento

Il presidente del Collegio Sindacale di una Spa fallita viene accusato di bancarotta fraudolenta, per non aver impedito l’iscrizione in bilancio di poste false, che secondo il PM hanno concorso a cagionare il dissesto.

Il fatto

Viene dichiarata fallita una Spa che gestiva un marchio storico della carpenteria, nel settore cancelli, porte in metallo, serrature.

Forte del suo prestigio, la società aveva vissuto un dignitoso declino, durante il quale i soci / amministratori avevano tentato di risollevarla dapprima investendo in partecipate italiane ed estere (in Est Europa) e poi finanziandola ripetutamente.

Sconfortati, essi vendevano quindi la società.

La compravano soggetti che operavano fuori zona e che si rivelavano privi di scrupoli. Prima che essi potessero fare danni gravi, però, venivano tratti in arresto da un’altra Procura della Repubblica, per reati fallimentari commessi su altre società. I nuovi gestori non presenteranno nessun bilancio. L’arresto innesca la richiesta di fallimento da parte della Procura della Repubblica di Torino.

Il Collegio Sindacale “storico” aveva dato le dimissioni poco dopo aver conosciuto i nuovi amministratori. Esso era stato formalmente sostituito da nuovi Sindaci, che accettavano la carica ma che non si riuniranno mai.

Il procedimento giudiziario

Sotto il profilo della distrazione, il Curatore stigmatizza il comportamento esclusivamente dei nuovi amministratori e dei loro sodali.

Il Curatore intravede però anche una dolosa esagerazione dell’Attivo in due bilanci (2009 e 2010) depositati dalla fallita nel periodo della precedente gestione.

Nell’avviso di conclusione delle indagini, il PM individua reati ascrivibili a 15 persone. Sette appartengono alla nuova gestione. Le altre sono persone della vecchia gestione, che avevano partecipato a vario titolo (come Amministratori o come Sindaci) alla redazione dei bilanci degli esercizi 2009 e 2010.

Gli indagati scelgono difensori e consulenti autonomi gli uni dagli altri. Questo vale anche per gli otto indagati della vecchia gestione, che meglio si conoscevano tra di loro. Rivella riceve l’incarico dal presidente del Collegio Sindacale. Diversamente dal solito, è l’indagato stesso a proporlo al suo Difensore.

Per il bilancio dell’esercizio 2009, vengono contestate cinque voci: Immobilizzazioni finanziarie, Crediti, Rimanenze, Fatture da emettere, Crediti verso partecipate. Per il 2010 si aggiungono le Immobilizzazioni immateriali.

Il lavoro del Rivella

La consulenza tecnica di Rivella affronta – una per una – le diverse voci di bilancio contestate.

In relazione ai diversi ruoli e ai diversi periodi in cui sono state ricoperte le cariche, non sempre gli otto indagati debbono rispondere delle stesse accuse. La presenza di numerosi avvocati e consulenti tecnici (più di uno docente universitario) e la competenza tecnico contabile degli indagati (alcuni dei quali Commercialisti di lunga esperienza) rendono più stimolante, ma anche più complicato, il terreno di gioco.

È necessario un delicato lavoro diplomatico (tecnico e umano) di raccordo, per evitare che gli indagati finiscano per incolparsi l’un l’altro o anche solo contraddirsi tra di loro.

Esito

Non si sa cosa abbia deciso il PM per sette indagati della nuova gestione.

Agli otto indagati della vecchia gestione, invece, viene notificata la richiesta del PM al Gip di archiviazione del caso.

Il PM tra l’altro scrive (grassetto di Rivella):
Successivamente all’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari … il materiale probatorio si è significativamente arricchito, delle dichiarazioni rese dagli indagati … , nonché dalle memorie difensive e dalle relazioni c.t., redatte, tutte, da consulenti nominati dalle difese“.

  • In merito al valore delle Immobilizzazioni finanziarie nel bilancio 2009, il PM scrive:
    – in relazione al bilancio inerente all’esercizio 2009, per quanto attiene in particolare alle censurate (secondo il curatore avrebbe dovuto essere adottato il criterio del patrimonio netto in luogo del criterio del costo) valutazioni delle partecipazioni in xxx CZO A.S. e yyy S.r.l., il C.t. Rivella evidenzia come il criterio di valutazione adottato, quello del costo appunto, fosse ben evidenziato nella nota integrativa, che si tratta di criterio ammesso tanto dal C.C. quanto dai principi contabili, che una delle due società partecipate, la società ceca, aveva chiuso il 2009 con un sostanziale pareggio, come ammesso dallo stesso curatore, che nel corso del 2010 il debito della partecipata nei confronti della società controllante era stato, almeno in parte, onorato, di tal ché la valutazione operata in merito a tale partecipazione non poteva dirsi in sé censurabile. Per quanto attiene alla valutazione della partecipazione in yyy S.r.l., si rilevava che yyy S.r.l. acquistava il ramo d’azienda di zzz S.r.l., fornitore della fallita, sinergia commerciale che, a giudizio del c.t., giustificava la valutazione operata, nel bilancio della fallita, del valore della partecipazione nella predetta società“.
  • In merito al valore dei Crediti nel bilancio 2009, il PM scrive:
    – circa i crediti, il c.t. rilevava come il curatore avesse ritenuto necessaria l’iscrizione di adeguato fondo di svalutazione per ogni credito immobilizzato, e dunque non riscosso, per oltre un anno, senza peraltro poi verificare quali di questi crediti, per i quali riteneva doverosa l’appostazione del fondo di svalutazione, fossero stati successivamente effettivamente riscossi, a smentita, dunque, della ritenuta inesigibilità“.
    Il commento del PM sui crediti assorbe anche la voce Fatture da emettere, che erano riferite ad interessi sui crediti.
  • In merito al valore delle Rimanenze nel bilancio 2009, il PM scrive:
    – in ordine alle rimanenze, ritenute dal curatore in parte obsolete e dunque non più commerciabili, si rilevava che le stesse rimanenze erano state oggetto di verifica da parte del collegio sindacale nel giugno 2010, proprio al fine di verificarne la compatibilità con i valori iscritti a bilancio al 31.12.2009, e veniva chiarito che alcune rimanenze necessariamente dovevano riferirsi a produzioni risalenti, trattandosi di beni, …, assistiti da garanzia decennale per i quali doveva essere mantenuta una scorta di prodotti, pur se non più in commercio, tale da garantire l’effettiva prestazione della garanzia (cfr. relazione di C.t. Rivella)”.
  • In merito al valore dei Crediti verso partecipate nel bilancio 2009, il PM scrive:
    – in ordine al credito verso aaa S.r.l. , ritenuto dal curatore da svalutare integralmente, trattandosi di società in liquidazione (la quota di partecipazione facente capo alla fallita, era stata integralmente svalutata), veniva rilevato dal C.t. Rivella che la svalutazione della partecipazione in sé non implicava l’inesigibilità del credito (si tratta comunque di credito di ammontare contenuto, pari a circa € 65.000)“.

    Il PM così conclude:
    Le considerazioni svolte nel corso degli interrogatori, e contenute nelle relazioni di c.t. depositate, appaiono documentate e condivisibili, appalesandosi l’insussistenza delle ipotesi di reato inizialmente formulate, non essendo stata accertata alcuna falsità nei bilanci relativi agli esercizi 2009 e 2010 – o quanto meno non emergendo falsità di entità tali da alterare significativamente i risultati di tali due esercizi e da imporre l’immediata adozione dei provvedimenti ex art. 2447 C.C. – o quanto meno non sembrando gli elementi raccolti idonei a sostenere l’accusa in giudizio, con conseguente infondatezza della notizia di reato inerente alle ipotesi di reato suindicate“.

Tra le varie consulenze tecniche di parte, il PM fa esplicito ed esclusivo riferimento alla CT Rivella per ribaltare tutte le accuse riferite al bilancio 2009.

Il GIP accetta la richiesta di archiviazione formulata dal PM.

Nel Registro Generale delle Notizie di Reato della Procura della Repubblica presso il Tri-bunale di Torino il procedimento aveva il numero 2839/13.