La commissione di massimo scoperto

Sezioni Unite della Cassazione sulla
Commissione di massimo scoperto (CMS) e soglie di usura

Non è uno scandalo che diversi giudici giungano a conclusioni diverse sullo stesso tema. Succede anche – addirittura – alle varie sezioni della Corte di Cassazione, che come noto è il più elevato organismo giudicante d’Italia, a cui si conformano i giudici dei Tribunali e delle Corti d’Appello. Proprio questo ruolo della Cassazione di “guida” per tutti gli altri tribunali, rende necessario che quando la Cassazione è divisa al proprio interno, si riunisca a SEZIONI UNITE e decida una volta per tutte (o quasi) su come debba essere interpretata la legge.

La sentenza che pubblicizzo sotto tocca un punto molto importante dello scontro tra imprese e banche degli ultimi decenni.

Fino al 2009

Fino al 2009 compreso, la Banca d’Italia raccoglieva dalle banche le statistiche sui tassi praticati sui conti correnti “in rosso” ESCLUDENDO LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO. Queste statistiche servivano a calcolare il tasso medio praticato dalle banche e venivano pubblicate anche ai fini della legge sull’usura. Questo, a sua volta, creava una controversia sul metodo per calcolare il tasso effettivo praticato dalla banca al singolo prenditore di credito mediante conto corrente.

Le banche calcolavano il tasso effettivo SENZA LA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO, sostenendo (con qualche ragione) che sarebbe stato ingiusto paragonare un tasso effettivo aumentato dalla commissione, con una media nazionale calcolata senza la commissione.

I prenditori di credito (quasi tutti imprenditori), invece, calcolavano il tasso effettivo includendo la CMS, sostenendo (anch’essi con ragione) che la legge sull’usura afferma che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.

Accadeva spesso che un finanziamento risultasse sotto la soglia di usura, se calcolato senza la CMS, e sopra la soglia di usura (facendo quindi scattare il reato) se calcolato con la CMS.

Dal 2010

Nel nuovo millennio, i Tribunali hanno iniziato a dare ragione agli imprenditori, contro le banche, fino a quando anche la Cassazione ha affermato che una interpretazione (errata) della Banca d’Italia non può avere più forza di una legge ordinaria. Non senza imbarazzo, la Banca d’Italia ha dovuto inchinarsi alla Cassazione e nel 2009 (ad agosto, guarda caso) ha emanato una circolare che indicava alle banche di segnalare i tassi medi da essi praticati INCLUDENDO la commissione di massimo scoperto.

Da allora (o per meglio dire dal 2010, quando il sistema è andato a regime) è pacifico che i tassi medi di raffronto comprendono la CMS e anche i calcoli dei singoli finanziamenti devono essere effettuati assimilando la CMS agli interessi. Nel frattempo la CMS è stata abolita per legge e poi reintrodotta come “commissione onnicomprensiva” (che è paradossalmente più alta della vecchia CMS!), ma questo qui è irrilevante.

Rimaneva aperto un problema: come calcolare il tasso effettivo praticato su aperture di credito in conto corrente PRIMA del 2010? Chi diceva CON la CMS, chi diceva SENZA la CMS.

A Torino c’è un Giudice civile che argomenta in modo (a me sembra) molto intelligente il perchè occorre inserire la CMS anche nei trimestri anteriori al 2010. Viene invitato a parlare in convegni specialistici in tutta Italia.

Anche la Procura della Repubblica di Torino ha dovuto prendere posizione su questo tema, quando ha pubblicato le linee guida a cui chiedeva ai suoi consulenti tecnici di uniformarsi. Spero di poter tornare su questo argomento, perchè avrei qualcosa di personale da aggiungere.

Ora le Sezioni Unite chiariscono definitivamente il problema.

Ne riparleremo.

Articolo Eutekne: https://www.eutekne.info/Sezioni/Art_680696.aspx